Fatta eccezione per le aree del primo regime di protezione e per le aree protette principali, in cui è vietata qualsiasi attività di raccolta di funghi a scopo ricreativo o commerciale, la legge TNP consente la raccolta di funghi a determinate condizioni, stabilite nel decreto sulla protezione dei funghi selvatici e in varie norme e regolamenti riguardanti la silvicoltura e la protezione delle foreste, in particolare nelle norme sulla protezione delle foreste.
La raccolta dei funghi è soggetta a diverse regole, divieti e restrizioni da seguire attentamente. Il limite di sacchi fissato a 2 kg per persona al giorno è definito nel decreto sulla protezione dei funghi selvatici e nelle norme sulla protezione delle foreste. Tutti i funghi devono essere puliti nel punto in cui sono stati raccolti e non devono essere utilizzati attrezzi che possano danneggiare il sito o il micelio. I visitatori della foresta devono essere consapevoli che la loro presenza nella foresta disturba la fauna selvatica e quindi non devono provocare rumori inutili o altre attività di disturbo.
Nella stagione dei funghi, le guardie forestali del TNP e gli ispettori forestali controlleranno rigorosamente il rispetto della legge.